Ascensore condominiale e privato: le norme italiane sulla manutenzione

Ogni ascensore, che sia esso pubblico o privato, deve risultare conforme in base ad una serie di verifiche tecniche e burocratiche a cui nessun soggetto può sottrarsi. Questo significa che da una parte c’è la ditta incaricata di installare l’impianto e che, attraverso la personalità giuridica che si assume la responsabilità, assicura il rispetto dei criteri di sicurezza previsti dalla legge. Dall’altra c’è il proprietario dell’impianto e che può essere il proprietario dello stabile o il rappresentante legale, come ad esempio nel caso di un condominio. Come vedremo queste due figure hanno il compito di rispettare le leggi vigenti in materia di installazione e di manutenzione degli ascensori, un aspetto da non sottovalutare sia per ciò che prevede la legge che per i rischi in cui incorriamo, anche da un punto di vista della sicurezza.

Manutenzione, installazione e sicurezza

La manutenzione dell’ascensore, come spiegato in questa guida, prevede ulteriori e precise norme che hanno validità a partire dalla prima installazione. Per installare un ascensore, anzitutto, sono necessari una serie di via libera.

Tra questi vi è la dichiarazione di conformità rilasciata dall’azienda che procederà ai lavori e la certificazione di sicurezza rilasciata da ASL o da enti preposti a tali verifiche in base al Comune di residenza. Infine è necessario stipulare il contratto di manutenzione con un’azienda specializzata, ossia autorizzata ad eseguire questo genere di controlli periodici molto importanti e, soprattutto, obbligatori. Successivamente sarà possibile comunicare la messa in esercizio dell’ascensore al Comune competente entro 60 giorni dalla dichiarazione di conformità. Tutto questo è riportato in due leggi fondamentali, ovvero il Decreto 162/1999 ed il Decreto Ministeriale 37/2008.

Il primo regola le norme di attuazione della direttiva europea 95/16/CE, secondo la quale vengono semplificati ed uniformati i procedimenti di concessione dei nulla osta e le licenze di esercizio di manutenzione. Nel nostro Paese tale norma è stata migliorata con il DPR n. 23 del 2017 e che ha recepito le norme europee alla suddetta direttiva contenute nella 2014/33/CE.

Il libretto dell’ascensore

Tale assetto normativo stabilisce le definizioni di ascensori e montacarichi, le procedure di valutazione di conformità e le marcature da esporre sui dispositivi a norma. Inoltre prevede la messa in esercizio, le verifiche periodiche e le manutenzioni straordinarie attraverso l’uso del libretto, documento obbligatorio che il responsabile dell’impianto è tenuto a conservare. Il secondo Decreto, invece, ovvero quello del 2008, ha riorganizzato le norme riguardanti l’installazione degli impianti negli edifici, considerando ascensori, montacarichi, scale mobili e altre soluzioni simili. Tale norma prevede la differenza tra manutenzioni ordinarie e straordinarie e precisa gli adempimenti delle imprese artigiane autorizzate ad operare in questo ambito.

In particolare predispone l’Albo provinciale a cui tali aziende sono tenute ad iscriversi per operare e detta i requisiti richiesti da chi opera in questo settore. Sono specificati, infine, gli obblighi di committenti e proprietari e, dunque, le modalità in cui tale attività può essere esercitata ai fini di manutenzione e sicurezza degli impianti di ogni genere.